sabato 9 giugno 2012

Italiani all'estero: detrazioni prima casa per gli immobili non locati




Il riconoscimento da parte del legislatore della possibilità per i comuni di considerare direttamente adibito ad abitazione principale l'immobile (non locato) posseduto dai cittadini italiani residenti all'estero, comporta che - qualora venga esercitata tale facoltà - sull'imposta da versare non deve essere computata la quota riservata allo Stato: l'art. 13, comma 11, D.L. n. 201/2011 esclude espressamente da tale quota l'abitazione principale e le relative pertinenze.

Il chiarimento è stato fornito nel corso del question time, in risposta ad una interrogazione circa il riconoscimento - anche agli immobili non locati, ubicati in Italia, di proprietà di connazionali residenti all’estero - delle detrazioni IMU sulla prima casa.

L’art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, come modificato dal D.L. sulle semplificazioni fiscali, stabilisce che «i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale [...] l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata».

La norma prevede quindi che i Comuni, nell’ambito della propria potestà regolamentare, possano estendere a tali unità immobiliari lo stesso trattamento previsto per l’abitazione principale (aliquota ridotta, detrazione e maggiorazione per i figli). In particolare - ha chiarito la recente circolare n. 3/DF - la maggiorazione di 50 euro prevista per i figli di età non superiore a 26 anni si applica solo nel caso in cui gli stessi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell’immobile oggetto della disposizione di favore.

Viene ora ulteriormente precisato che il riconoscimento da parte del legislatore della possibilità per i comuni «di considerare direttamente adibita ad abitazione principale unità immobiliare» posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero, comporta che, nel caso in cui venga esercitata tale facoltà, sull’imposta da versare non deve essere computata la quota riservata allo Stato, poiché l’art. 13, comma 11, D.L. n. 201/2011 esclude espressamente da tale quota l’abitazione principale e le relative pertinenze.


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