martedì 7 agosto 2012

IN ARRIVO IL NUOVO CALENDARIO VENATORIO




Il nuovo calendario si è adeguato alla legge n.335 del 2 maggio 2012”
Soltanto pochi giorni fa il Consiglio regionale approvava la legge n.335 del 2 maggio 2012, accogliendo i rilievi mossi dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nelle ultime ore invece la presidente Renata Polverini ha firmato come atto conseguente il decreto per il nuovo calendario venatorio, stagione 2012 – 2013.



Nel dettaglio i prelievi per il coniglio selvatico, fagiano, merlo, quaglia e tortora, sono consentiti dal 16 settembre al 31 dicembre 2012.
Per la alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, fischione, folaga, frullino, gallinella d’acqua, germano reale, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, dal 16 settembre al 31 gennaio 2013.
I prelievi della lepre europea iniziano dalla terza domenica di settembre 2011 fino al 9 dicembre 2012, per l’allodola dal 1 ottobre 2012 al 31 dicembre 2012, per beccaccia e cesena dal 1 ottobre 2012 al 20 gennaio 2013.
Per quanto riguarda i prelievi di colombaccio, cornacchia, gazza, ghiandaia, tordo, bottaccio, tordo sassello, cinghiale, dal 1 ottobre al 31 gennaio 2013; la caccia alle starne è invece aperta dal 1 ottobre 2012 al 29 novembre 2012.
Credo sia importante ricordare che la nuova legge regionale disciplina e tutela maggiormente la fauna selvatica con una gestione programmata dell’esercizio venatorio.
Le variazioni apportate con la legge n.335 del 2 maggio 2012 ha allineato la Regione Lazio alle normative imposte dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che aveva sottolineato la troppa discrezionalità adottata sulla complessa materia lo Stato Italiano e di conseguenza le regioni.
Le modifiche che la Regione Lazio ha introdotto hanno riguardato gli indirizzi vincolanti sul regime delle deroghe, specificando le specie oggetto di un’eventuale deroga, i mezzi, gli impianti i metodi di cattura o di uccisione autorizzata, le condizioni di rischio di questi metodi, le circostanze di luogo e tempo per il quale vige la deroga e l’autorità che gestisce il regime di deroghe e compie i controlli, in particolare su tutte le specie animali a rischio estinzione.
Il tutto nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna, per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.
L’eventuale deroga concessa dovrà indicare oltre alle specie, i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di abbattimento autorizzati, le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo per l’esercizio della deroga.
A ben vedere il nuovo impianto normativo licenziato dal Consiglio regionale, è più cauto nel concedere la deroga e maggiormente garantista verso la conservazione degli uccelli selvatici e le specie numericamente in calo, per il quale non è consentito applicare alcuna deroga. 

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